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L'interoperabilità e cooperazione applicativa nel "nuovo CAD"

Con il D. Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010 sono state introdotte interessanti modifiche ed integrazioni al CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005).

Il "nuovo CAD" è il risultato di un lungo percorso di revisione, avviato a giugno 2009 con la legge delega n. 69 del 18 giugno e terminato con il già citato D. Lgs. n. 235/2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 2011.

Riprendiamo in modo sintetico i punti più salienti con riferimento ai temi dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa, già approfonditi nell'articolo Il Codice dell'Amministrazione Digitale, e presentiamo di seguito le novità più significative.

Passando in rassegna le varie sezioni, iniziamo dal Capo I - Principi generali, dove vengono confermate le finalità generali del CAD, attinenti alla digitalizzazione della PA (art. 2), per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la caranzia dei diritti di cittadini e imprese all'uso delle tecnologie (art. 12). Sempre l'art. 12, al comma 2, individua un ambito di utilizzo delle ICT ampio: "le pubbliche amministrazioni adottano le ICT nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati" e, con riferimento ai rapporti tra amministrazioni, al comma 5 si indica come l'utilizzo delle ICT, nel rispetto delle norme vigenti, debba garantire "l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabiità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio tra le diverse amministrazioni". Sempre in questa sezione, all'art. 14, vengono infine definiti i principi per l’implementazione, da parte delle pubbliche amministrazioni (Stato, regioni e autonomie locali), di sistemi informativi coordinati ed interoperabili, attraverso forme di collaborazione tra i diversi livelli di governo.

Una novità introdotta dal D.Lgs. 235/2010 è relativa alla trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni (Capo IV - Trasmissione informatica dei documenti), per la quale viene esplicitamente riconosciuta la cooperazione applicativa tra le modalità valide per l'invio di documenti e quindi di comunicazione tra uffici. L'art. 47 infatti indica al comma 1 che "le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza".

Proseguendo, il Capo V - Dati delle Pubbliche Amministrazioni e servizi in rete continua ad essere una delle parti più rilevanti del CAD con riferimento all'interoperabilità e cooperazione applicative. Ai nostri fini, si segnala in particolare come vengano:

  • confermati i punti relativi ai dati delle pubbliche amministrazioni (Sezione I): i dati sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione (art. 50 comma 1 sulla disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni). Inoltre tali dati devono essere resi accessibili e fruibili alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima (art. 50. comma 2).
  • integrati gli articoli sulla fruibilità dei dati (Sezione II) ed in particolare sulle modalità di fruizione, introducendo un sistema di convenzioni aperte per la fruibilità dei dati (art. 58 comma 2: "ai sensi dell'art. 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, senitto il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico [... ]"). In questo modo si conferma il principio per il quale le pubbliche amministrazioni non possono richiedere informazioni di cui già dispongono o di cui possono avere accesso mediante il dialogo con altre amministrazioni, per cui il cittadino è tenuto a comunicarle all'amministrazione competente, la quale dovrà prevederne l'accessibiità ad altri soggetti tramite convenzioni.

Integrazioni sono anche state fatte al Capo VI - Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni, andando ad esplicitare la cooperazione applicativa tra i principi per lo sviluppo o l'acquisizione di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni (art. 68, comma 2: "Le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'art. 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa [...]").

Infine, vengono confermati nella nuova versione del CAD gli aspetti legati al SPC (Capo VIII - Sistema Pubblico di Connettività e rete internazionale della Pubblica Amministrazione) ed in particolare, all'art. 76, la validità come invio documentale degli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dell'SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza.

Per concludere, alcune considerazioni generali. Il Cad dovrebbe facilitare iniziative per la razionalizzazione organizzativa e informatica dei procedimenti, anche attraverso pratiche di interoperabilità e cooperazione applicativa che nella nuova versione risultano essere "evidenziate" ulteriormente. Ci auguriamo che l'evidenziazione nel testo sia foriera di una rinnovata attenzione da parte delle amministrazioni e di un rafforzamento della loro diffusione, a tutti i livelli.

 

Approfondimenti:

 

 


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