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Meno certificati, più interoperabilità?

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Creato Martedì, 24 Gennaio 2012 23:00

certificatiAd inizio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, che potrebbero avere interessanti impatti a livello di semplificazione, con riferimento ai rapporti tra PA e privati.

Abbiamo analizzato i cambiamenti introdotti e ci siamo chiesti se questa misura possa avere impatti positivi a livello di diffusione di pratiche di interoperabilità tra gli Enti.

Le nuove disposizioni

 
L’art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183 (cd Legge di stabilità 2012) va a modificare il DPR n.445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", rafforza il principio che le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un ufficio pubblico.
 
Secondo il nuovo art. 43 D.P.R. n. 445/2000:
«Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato».
 
La disposizioni mirano ad una semplificazione nei rapporti tra PA e privati, basata sulla "decertificazione": i dati devono essere acquisiti dalla PA direttamente presso le amministrazioni certificanti. In alternativa, i privati saranno chiamati alla produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.
 
Tali disposizioni devono essere osservate da tutte le Pubbliche amministrazioni, ma anche dai gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza  (art. 2 del DPR n.445 del 2000).
 
Una sintesi delle principali novità introdotte:
 
1. Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti rimangono invece valide e utilizzabili solo nel rapporto tra privati (come ad esempio le banche). Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli, né tantomeno richiederli.
 
2. Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
 
3. Le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Tale adempimento risulta essere indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive (si veda art. 71 del DPR n.445 del 2000).
 
4. Le amministrazioni certificanti devono individuare e tenere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

L’art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183 (cd Legge di stabilità 2012) va a modificare il DPR n.445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", rafforza il principio che le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un ufficio pubblico.

Secondo il nuovo art. 43 D.P.R. n. 445/2000:

«Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato».

inoltre, al comma 5 dello stesso articolo:

«In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni direttamente ... presso l'amministrazione competente ... le suddette informazioni Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato».

 La disposizioni mirano ad una semplificazione nei rapporti tra PA e privati, basata sulla "decertificazione": i dati devono essere acquisiti dalla PA direttamente presso le amministrazioni certificanti. In alternativa, i privati saranno chiamati alla produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

Tali disposizioni devono essere osservate da tutte le Pubbliche amministrazioni, ma anche dai gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza  (art. 2 del DPR n.445 del 2000).

Una sintesi delle principali novità introdotte:

1. Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti rimangono invece valide e utilizzabili solo nel rapporto tra privati (come ad esempio le banche). Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli, né tantomeno richiederli.

2. Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

3. Le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Tale adempimento risulta essere indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive (si veda art. 71 del DPR n.445 del 2000). 

4. Le amministrazioni certificanti devono individuare e tenere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

 

Quali impatti sull'interoperabilità tra Amministrazioni?

Ci siamo chiesti se e quali impatti potrebbero avere queste nuove disposizioni sulla diffusione dell'interoperabilità tra Amministrazioni pubbliche.

Certo, le nuove disposizioni rappresentano una conferma del principio di semplificazione, così come mirano alla sua attuazione concreta attraverso un processo di "decertificazione".

 

Riteniamo però che i vantaggi derivanti da queste norme, per essere reali, debbano necessariamente sposarsi con un altro principio, quello della digitalizzazione della PA, sancito nel Codice dell'Amministrazione Digitale (artt. 50 e ss.).

Si ricorda in particolare come il CAD intervenga in tema di accessibilità dei dati tra Amministrazioni, stabilendo che il dato deve essere “reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente”. E che, con riferimento alle modalità di accesso ai dati, “al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo delle dichiarazioni sostitutive…. le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico”.

Quindi decertificazione deve necessariamente fare rima con informatizzazione.

Se queste due condizioni si verificassero, allora ci potrebbero essere degli spazi per un'ulteriore diffusione dell'interoperabilità (consci del fatto che laddove si fermano le valutazioni su costi e benefici connessi all'introduzione di alcune pratiche, possono invece arrivare i vincoli normativi...).

Certo, le applicazioni maggiori si potrebbero avere in quegli ambiti per i quali la mole di dati, la frequenza di richiesta/verifica e la "standardizzazione" degli stessi sono alti, primi fra tutti la verifica di dati anagrafici, di stato civile, ecc. delle persone fisiche. Ma non escludiamo che altre applicazioni più "specifiche" possano svilupparsi, in ragione ad esempio di servizi di cooperazione applicativa già resi disponibili da dei potenziali Enti erogatori.

Monitoreremo ciò che avviene in Veneto e nelle altre regioni nei prossimi mesi, per verificare "sul campo", grazie anche all'interesse e partecipazione degli Enti alla discussione, la reale portata di queste nuove disposizioni normative.

 

 


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